ADERISCI AI GIOVANI PADANI




Testo integrale dell’Articolo 12 Bis

30 luglio, 2009

Articolo 12 bis
1. L’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 12 prevede il superamento di un test d’ingresso a carattere culturale e professionale.

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2. Il Ministro del’istruzione, università e ricerca affida al Comitato di valutazione regionale, di cui all’art.12 ter la somministrazione di cinque moduli a risposta aperta finalizzati all’accertamento della conoscenza e consapevolezza dei valori, degli scopi, degli obiettivi e dei requisiti generali dell’insegnamento.

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3. Il Comitato di valutazione regionale valuta in particolare:
a) le aspettative e gli obiettivi che i docenti si pongono, al fine di garantire il raggiungimento degli standard previsti e il possesso delle qualità personali e intellettuali adatte per diventare insegnanti;
b) la conoscenza delle proprie responsabilità future all’interno del sistema d’istruzione e sui metodi da attuare riguardo i bisogni educativi speciali meno diffusi, relativi agli alunni portatori di handicap;
c) la conoscenza di una vasta gamma di strategie per promuovere l’educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla salute e il rispetto delle proprie radici culturali;
d) l’influenza che il sistema valoriale può avere sull’apprendimento degli studenti, influenzando il loro sviluppo fisico, intellettuale, linguistico, culturale ed emotivo;
e) la buona conoscenza delle tecnologie didattiche, sia nell’insegnamento della loro materia sia come supporto del ruolo professionale.

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4. Il test d’ingresso si valuta in centesimi e si intende superata se il candidato consegue un
punteggio non inferiore a 80/100.

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5. L’esito del test concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 octies.

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6. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.